Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Centro linguistico di Ateneo (CLA)
Indice
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Organi del Centro
Art. 4 – Il Direttore
Art. 5 – Il vice Direttore
Art. 6 – Il Comitato tecnico scientifico
Art. 7 – Collaboratori ed esperti linguistici
Art. 8 – Segreteria
Art. 9 – Finanziamento del Centro
Art. 10 – Centro di lingua e cultura italiana
Art. 1
Oggetto
- 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l’organizzazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
- 2. Il Centro si configura come centro di servizio di Ateneo, con gestione contabile accentrata e svolta dagli uffici dell’Amministrazione centrale.
Art. 2
Finalità
- 1. Il Centro organizza, coordina e promuove l’offerta didattica e formativa degli insegnamenti di lingua dell’Ateneo.
- 2. In particolare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, il Centro:
- a) eroga l’offerta formativa degli insegnamenti di lingua straniera in funzione dell’acquisizione dell’idoneità nelle conoscenze di base e avanzate secondo quanto previsto dai singoli corsi di studio e dei corsi di alta formazione dell’Ateneo, sentita la Scuola “istruzione a distanza” ove si tratti di attività da somministrarsi con le modalità dell’istruzione a distanza;
- b) eroga, di concerto con le strutture didattiche interessate, ulteriori attività formative degli insegnamenti di lingua straniera;
- c) eroga attività formative di lingua italiana per gli studenti stranieri, compresi quelli partecipanti a dottorati, al programma Erasmus e ad altri programmi di scambio, nonché per professori e ricercatori visitatori, attraverso il Centro di lingua e cultura italiana.
- d) eroga attività formative di lingua straniera per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di Ateneo;
- e) eroga attività formative di lingua straniera per soggetti esterni, pubblici e privati;
- f) coordina e qualifica le attività dei collaboratori e degli esperti linguistici impegnati a supporto delle attività formative;
- g) produce programmi e materiali didattici per le attività formative linguistiche, mettendoli a disposizione delle strutture didattiche ed eventualmente commercializzandoli;
- h) sviluppa metodologie e tecniche innovative nel campo dell’insegnamento delle lingue;
- i) provvede alla somministrazione di test di valutazione linguistica, anche per conto di soggetti esterni, pubblici e privati.
- l) favorisce l’internazionalizzazione della comunità accademica (docenti, studenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario) attraverso la progettazione di percorsi formativi e di ricerca che prevedano la mobilità e/o la sperimentazione di processi di integrazione, inclusione e intercultura.
- 3. Nell’ambito delle proprie funzioni, il Centro può:
- a) favorire rapporti e promuovere collaborazioni con soggetti esterni, pubblici e privati;
- b) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni, pubblici e privati;
- c) organizzare corsi educativi diretti alla formazione di docenti e formatori;
- d) fornire il servizio traduzioni e interpretariato;
- e) provvedere alla somministrazione di certificazioni internazionali, anche per conto di soggetti esterni, pubblici e privati.
Art. 3
Organi del Centro
- 1. Sono organi del Centro:
- a) il Direttore;
- b) il vice Direttore
- c) il Comitato tecnico scientifico.
Art. 4
Il Direttore
- 1. Il Direttore del Centro è il Rettore in carica o un suo delegato.
- 2. Il Direttore:
- a) tiene i rapporti con gli Organi accademici e dell’Amministrazione e vigila sul buon funzionamento del Centro;
- b) assicura il coordinamento delle attività del Centro con quelle del Centro di lingua e cultura italiana, d’intesa con il Direttore di quest’ultimo;
- c) cura l’esecuzione delle delibere del Comitato tecnico scientifico;
- d) dispone gli atti amministrativi del Centro, assicurando la gestione dei beni e dei servizi in base a criteri di funzionalità e di economicità;
- e) stipula i contratti e le convenzioni di interesse del Centro;
- f) convoca le riunioni del Comitato tecnico scientifico almeno quattro volte l’anno.
- 3. Il Direttore può delegare lo svolgimento di particolari compiti ai componenti del Comitato tecnico scientifico.
Art. 5
Il vice Direttore
- 1. Il vice Direttore del CLA è il Direttore del Centro di lingua e cultura italiana.
- 2. Il vice Direttore svolge le funzioni del Direttore in caso di sua assenza o di suo impedimento temporaneo.
Art. 6
Il Comitato tecnico scientifico
- 1. Il Comitato tecnico scientifico svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Centro.
- 2. In particolare, il Comitato:
- a) adotta tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività del Centro;
- b) predispone, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e delle indicazioni del Nucleo di valutazione, il piano annuale di attività del Centro, da inoltrare agli organi competenti entro il 31 gennaio di ogni anno;
- c) predispone annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione delle attività del Centro, da inoltrare agli organi competenti;
- d) formula proposte sull’organizzazione, sul funzionamento e sui programmi dei corsi impartiti dal Centro;
- e) promuove le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per le attività del Centro.
- 3. Il Comitato è composto da:
- a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) Il Direttore del Centro di lingua e cultura italiana;
- c) un docente in rappresentanza di ciascuna macro area, designato dai Dipartimenti delle macro aree interessate;
- d) due docenti scelti tra quelli appartenenti ai settori disciplinari L-LIN, designati dai Dipartimenti interessati;
- e) il dirigente della Direzione competente o un suo delegato.
- 4. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 durano in carica tre anni accademici.
Art. 7
Collaboratori ed esperti linguistici
- 1. Il Centro si avvale di collaboratori e di esperti linguistici assegnati alla struttura dall’Amministrazione.
- 2. Il Centro può avvalersi di altri collaboratori non dipendenti dall’Ateneo in possesso di adeguati requisiti tecnici e professionali, reclutati sulla base di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo.
- 3. Presso il Centro può essere svolta attività formativa da parte del personale docente dell’Ateneo afferente ai settori disciplinari L-LIN ovvero ad altri settori disciplinari purché provvisti di adeguate e comprovate competenze linguistiche, in base a programmazione specifica concordata con il Dipartimento di appartenenza.
Art. 8
Segreteria
- 1. Il Centro è dotato di una Segreteria che è composta da unità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo.
Art. 9
Finanziamento del Centro
- 1. Il Centro non ha autonomia di spesa.
- 2. Le attività e il funzionamento del Centro sono finanziate da:
- a) contributi assegnati dal Consiglio di amministrazione, su fondi previsti in specifica voce di spesa di bilancio;
- b) contributi resi disponibili dalle strutture didattiche e da soggetti esterni, pubblici e privati;
- c) corrispettivi derivanti da vendita e/o noleggio di materiali elaborati dal Centro stesso e da servizi resi agli utenti, detratta la percentuale di pertinenza dell’Amministrazione determinata dal Consiglio di amministrazione;
- d) corrispettivi derivanti da attività per conto terzi in base a contratti e convenzioni, detratta la percentuale di pertinenza dell’Amministrazione determinata dal Consiglio di amministrazione;
- e) quote di iscrizione ad attività formative extracurriculari.
- f) donazioni liberali.
Art. 10
Centro di lingua e cultura italiana
- 1. Il Centro è dotato di una sezione autonoma denominata Centro di lingua e cultura italiana -CLICI- della quale si avvale per tutte le attività formative e di ricerca relative alla lingua e alla cultura italiana.
- 2. In particolare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, il CLICI:
- a) promuove attività culturali e di formazione nell’ambito della lingua e della cultura italiana per italiani e stranieri;
- b) favorisce il rapporto tra l’Ateneo e il territorio su cui insiste attraverso la progettazione e il sostegno di attività di collaborazione tra Istituzioni comunali e municipali, Istituti scolastici e operatori culturali per le competenze dell’italiano standard, settoriale e professionale all’uso della lingua e della cultura italiana;
- c) sostiene iniziative culturali (convegni, conferenze, seminari, performances artistiche, ecc.) capaci di implementare l’uso della lingua e della cultura italiana in ambiti non esclusivamente umanistici, rivalutando le competenze e le conoscenze linguistico-letterarie quali strumenti indispensabili per il progresso economico-sociale del Paese;
- d) promuove la collaborazione tra università italiane e straniere su progetti nazionali e internazionali comuni, ai fini dell’insegnamento della lingua italiana;
- e) sviluppa nuove tecnologie per l’insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana (corsi online, specifiche app, servizi multimodali, mooc, social network, ecc.), sentita la Scuola “istruzione a distanza”;
- f) sviluppa nuove metodologie didattiche per l’insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana (veicolate da teatro, cinema, musica, sport, ecc.).
- 3. Il Direttore del CLICI è nominato del Rettore; vigila sul buon funzionamento della sezione autonoma e si coordina con il Direttore del CLA per tutte le attività della sezione autonoma.
- 4. Presso il CLICI può essere svolta attività formativa da parte del personale docente dell’Ateneo afferente ai settori disciplinari L-FIL-LET ovvero ad altri settori disciplinari e da parte di esperti purché provvisti di adeguate e comprovate competenze nella didattica della lingua italiana a stranieri, in base a programmazione specifica concordata con il Dipartimento di afferenza.