Regolamento

Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Centro linguistico di Ateneo (CLA)

Indice

Art. 1   –  Oggetto

Art. 2   –  Finalità

Art. 3   –  Organi del Centro

Art. 4   –  Il Direttore

Art. 5   –  Il vice Direttore

Art. 6   –  Il Comitato tecnico scientifico

Art. 7   –  Collaboratori ed esperti linguistici

Art. 8   –  Segreteria

Art. 9   –  Finanziamento del Centro

Art. 10 –  Centro di lingua e cultura italiana

 

 

Art. 1

Oggetto

  1. 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l’organizzazione del Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
  2. 2. Il Centro si configura come centro di servizio di Ateneo, con gestione contabile accentrata e svolta dagli uffici dell’Amministrazione centrale.

 

Art. 2

Finalità

  1. 1. Il Centro organizza, coordina e promuove l’offerta didattica e formativa degli insegnamenti di lingua dell’Ateneo.
  2. 2. In particolare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, il Centro:
  3. a) eroga l’offerta formativa degli insegnamenti di lingua straniera in funzione dell’acquisizione dell’idoneità nelle conoscenze di base e avanzate secondo quanto previsto dai singoli corsi di studio e dei corsi di alta formazione dell’Ateneo, sentita la Scuola “istruzione a distanza” ove si tratti di attività da somministrarsi con le modalità dell’istruzione a distanza;
  4. b) eroga, di concerto con le strutture didattiche interessate, ulteriori attività formative degli insegnamenti di lingua straniera;
  5. c) eroga attività formative di lingua italiana per gli studenti stranieri, compresi quelli partecipanti a dottorati, al programma Erasmus e ad altri programmi di scambio, nonché per professori e ricercatori visitatori, attraverso il Centro di lingua e cultura italiana.
  6. d) eroga attività formative di lingua straniera per il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di Ateneo;
  7. e) eroga attività formative di lingua straniera per soggetti esterni, pubblici e privati;
  8. f) coordina e qualifica le attività dei collaboratori e degli esperti linguistici impegnati a supporto delle attività formative;
  9. g) produce programmi e materiali didattici per le attività formative linguistiche, mettendoli a disposizione delle strutture didattiche ed eventualmente commercializzandoli;
  10. h) sviluppa metodologie e tecniche innovative nel campo dell’insegnamento delle lingue;
  11. i) provvede alla somministrazione di test di valutazione linguistica, anche per conto di soggetti esterni, pubblici e privati.
  12. l) favorisce l’internazionalizzazione della comunità accademica (docenti, studenti, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario) attraverso la progettazione di percorsi formativi e di ricerca che prevedano la mobilità e/o la sperimentazione di processi di integrazione, inclusione e intercultura.
  13. 3. Nell’ambito delle proprie funzioni, il Centro può:
  14. a) favorire rapporti e promuovere collaborazioni con soggetti esterni, pubblici e privati;
  15. b) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni, pubblici e privati;
  16. c) organizzare corsi educativi diretti alla formazione di docenti e formatori;
  17. d) fornire il servizio traduzioni e interpretariato;
  18. e) provvedere alla somministrazione di certificazioni internazionali, anche per conto di soggetti esterni, pubblici e privati.

 

Art. 3

Organi del Centro

  1. 1. Sono organi del Centro:
  2. a) il Direttore;
  3. b) il vice Direttore
  4. c) il Comitato tecnico scientifico.

Art. 4

Il Direttore

  1. 1. Il Direttore del Centro è il Rettore in carica o un suo delegato.
  2. 2. Il Direttore:
  3. a) tiene i rapporti con gli Organi accademici e dell’Amministrazione e vigila sul buon funzionamento del Centro;
  4. b) assicura il coordinamento delle attività del Centro con quelle del Centro di lingua e cultura italiana, d’intesa con il Direttore di quest’ultimo;
  5. c) cura l’esecuzione delle delibere del Comitato tecnico scientifico;
  6. d) dispone gli atti amministrativi del Centro, assicurando la gestione dei beni e dei servizi in base a criteri di funzionalità e di economicità;
  7. e) stipula i contratti e le convenzioni di interesse del Centro;
  8. f) convoca le riunioni del Comitato tecnico scientifico almeno quattro volte l’anno.
  9. 3. Il Direttore può delegare lo svolgimento di particolari compiti ai componenti del Comitato tecnico scientifico.

 

Art. 5

Il vice Direttore

  1. 1. Il vice Direttore del CLA è il Direttore del Centro di lingua e cultura italiana.
  2. 2. Il vice Direttore svolge le funzioni del Direttore in caso di sua assenza o di suo impedimento temporaneo.

 

Art. 6

Il Comitato tecnico scientifico

  1. 1. Il Comitato tecnico scientifico svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Centro.
  2. 2. In particolare, il Comitato:
  3. a) adotta tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività del Centro;
  4. b) predispone, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione e delle indicazioni del Nucleo di valutazione, il piano annuale di attività del Centro, da inoltrare agli organi competenti entro il 31 gennaio di ogni anno;
  5. c) predispone annualmente le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione delle attività del Centro, da inoltrare agli organi competenti;
  6. d) formula proposte sull’organizzazione, sul funzionamento e sui programmi dei corsi impartiti dal Centro;
  7. e) promuove le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per le attività del Centro.
  8. 3. Il Comitato è composto da:
  9. a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
  10. b) Il Direttore del Centro di lingua e cultura italiana;
  11. c) un docente in rappresentanza di ciascuna macro area, designato dai Dipartimenti delle macro aree interessate;
  12. d) due docenti scelti tra quelli appartenenti ai settori disciplinari L-LIN, designati dai Dipartimenti interessati;
  13. e) il dirigente della Direzione competente o un suo delegato.
  14. 4. I componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 durano in carica tre anni accademici.

 

Art. 7

Collaboratori ed esperti linguistici

  1. 1. Il Centro si avvale di collaboratori e di esperti linguistici assegnati alla struttura dall’Amministrazione.
  2. 2. Il Centro può avvalersi di altri collaboratori non dipendenti dall’Ateneo in possesso di adeguati requisiti tecnici e professionali, reclutati sulla base di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo.
  3. 3. Presso il Centro può essere svolta attività formativa da parte del personale docente dell’Ateneo afferente ai settori disciplinari L-LIN ovvero ad altri settori disciplinari purché provvisti di adeguate e comprovate competenze linguistiche, in base a programmazione specifica concordata con il Dipartimento di appartenenza.

Art. 8

Segreteria

  1. 1. Il Centro è dotato di una Segreteria che è composta da unità di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo.

Art. 9

Finanziamento del Centro

  1. 1. Il Centro non ha autonomia di spesa.
  2. 2. Le attività e il funzionamento del Centro sono finanziate da:
  3. a) contributi assegnati dal Consiglio di amministrazione, su fondi previsti in specifica voce di spesa di bilancio;
  4. b) contributi resi disponibili dalle strutture didattiche e da soggetti esterni, pubblici e privati;
  5. c) corrispettivi derivanti da vendita e/o noleggio di materiali elaborati dal Centro stesso e da servizi resi agli utenti, detratta la percentuale di pertinenza dell’Amministrazione determinata dal Consiglio di amministrazione;
  6. d) corrispettivi derivanti da attività per conto terzi in base a contratti e convenzioni, detratta la percentuale di pertinenza dell’Amministrazione determinata dal Consiglio di amministrazione;
  7. e) quote di iscrizione ad attività formative extracurriculari.
  8. f) donazioni liberali.

Art. 10

Centro di lingua e cultura italiana

  1. 1. Il Centro è dotato di una sezione autonoma denominata Centro di lingua e cultura italiana -CLICI- della quale si avvale per tutte le attività formative e di ricerca relative alla lingua e alla cultura italiana.
  2. 2. In particolare, sulla base delle linee di indirizzo stabilite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, il CLICI:
  3. a) promuove attività culturali e di formazione nell’ambito della lingua e della cultura italiana per italiani e stranieri;
  4. b) favorisce il rapporto tra l’Ateneo e il territorio su cui insiste attraverso la progettazione e il sostegno di attività di collaborazione tra Istituzioni comunali e municipali, Istituti scolastici e operatori culturali per le competenze dell’italiano standard, settoriale e professionale all’uso della lingua e della cultura italiana;
  5. c) sostiene iniziative culturali (convegni, conferenze, seminari, performances artistiche, ecc.) capaci di implementare l’uso della lingua e della cultura italiana in ambiti non esclusivamente umanistici, rivalutando le competenze e le conoscenze linguistico-letterarie quali strumenti indispensabili per il progresso economico-sociale del Paese;
  6. d) promuove la collaborazione tra università italiane e straniere su progetti nazionali e internazionali comuni, ai fini dell’insegnamento della lingua italiana;
  7. e) sviluppa nuove tecnologie per l’insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana (corsi online, specifiche app, servizi multimodali, mooc, social network, ecc.), sentita la Scuola “istruzione a distanza”;
  8. f) sviluppa nuove metodologie didattiche per l’insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana (veicolate da teatro, cinema, musica, sport, ecc.).
  9. 3. Il Direttore del CLICI è nominato del Rettore; vigila sul buon funzionamento della sezione autonoma e si coordina con il Direttore del CLA per tutte le attività della sezione autonoma.
  10. 4. Presso il CLICI può essere svolta attività formativa da parte del personale docente dell’Ateneo afferente ai settori disciplinari L-FIL-LET ovvero ad altri settori disciplinari e da parte di esperti purché provvisti di adeguate e comprovate competenze nella didattica della lingua italiana a stranieri, in base a programmazione specifica concordata con il Dipartimento di afferenza.